Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo IV

Art. 43

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32

In vigore dal 18 giu 1957
Salvo le eccezioni previste dagli , possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-43

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