Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 43
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32
In vigore dal 18 giu 1957
Salvo le eccezioni previste dagli , possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-43