Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 42
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5
In vigore dal 23 mag 2015
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, , comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, , n. 5).
La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico....
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-42