Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo III

Art. 13

In vigore dal 23 mag 2015
1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

Note all'articolo

  • La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-13

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