Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo III
Art. 12
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1° e 15, prima parte
In vigore dal 18 giu 1957
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-12