Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 45
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 3°, lettera a e 28, comma 1
In vigore dal 31 dic 2005
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, , e L. 16 maggio 1956, n. 493, , comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°).
Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all', n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'.
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-45