Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 49
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38
In vigore dal 10 set 1991
I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-49