Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo IV

Art. 49

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38

In vigore dal 10 set 1991
I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-49

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