Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo IV

Art. 52

L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 40

In vigore dal 18 giu 1957
(L. 16 maggio 1956, n. 493, , comma 4°). Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnato, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-52

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