Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 56
In vigore dal 10 set 1991
1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell' possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici disignati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-56