Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 114
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89
In vigore dal 18 giu 1957
L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-114