Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 109
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84
In vigore dal 18 giu 1957
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell' od a quella di cui al quarto comma dell', è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-109