Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 107

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81

In vigore dal 18 giu 1957
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-107

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo