Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 102

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76

In vigore dal 18 giu 1957
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-102

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