Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 98

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71

In vigore dal 18 giu 1957
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-98

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