Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 95

L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44

In vigore dal 18 giu 1957
Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-95

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