Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 99
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72
In vigore dal 18 giu 1957
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-99