Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 103
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43
In vigore dal 18 giu 1957
Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 50.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-103