Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 106
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80
In vigore dal 26 mar 2004
L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000.
Note all'articolo
- La L. 2 marzo 2004, n. 61 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-106