Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 110

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85

In vigore dal 28 dic 1993
L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-110

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