Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 110
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85
In vigore dal 28 dic 1993
L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.
Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-110