Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 113

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88

In vigore dal 7 feb 1974
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci. Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 933.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-113

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