Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 113
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88
In vigore dal 7 feb 1974
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 933.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-113