Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VI
Art. 93
In vigore dal 12 nov 2017
1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell', con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.
Note all'articolo
- La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-93