Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo V
Art. 89
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64
In vigore dal 18 giu 1957
È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-89