Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VI
Art. 92
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10, comma 1
In vigore dal 12 nov 2017
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, , e L. 16 maggio 1956, n. 493, , comma 1°).
L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell' del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
1-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165;
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;
2-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165;
3) là dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.
L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
COMMA NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52.
Note all'articolo
- La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-92