Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo II
Art. 5
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4
In vigore dal 18 giu 1957
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-5