Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VI
Art. 93
99 / 130In vigore dal 12 nov 2017
1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell', con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.
Note all'articolo
- La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-93