Art. 95 · L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 95

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L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44

In vigore dal 18 giu 1957
Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-95