Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo VII
Art. 107
116 / 130T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81
In vigore dal 18 giu 1957
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-107