Art. 8

In vigore dal 1 lug 1956
I conduttori devono presentare tanto fra di loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il regolare e normale funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle tensioni dell'impianto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-8

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