Art. 12
In vigore dal 1 lug 1956
Nei quadri di distribuzione e di manovra delle centrali telefoniche possono essere omesse le protezioni contro contatti accidentali dei conduttori od elementi in tensione, salvo nei casi in cui esse siano ritenute necessarie in relazione a particolari condizioni di impianto e semprechè siano adottate idonee misure.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-12