Art. 13
In vigore dal 1 lug 1956
Gli interruttori elettrici generali onnipolari devono essere installati soltanto all'arrivo dalla rete stradale di ciascuna linea di alimentazione delle centrali telefoniche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-13