Art. 11

In vigore dal 1 lug 1956
I conduttori e le apparecchiature telefoniche che possono essere soggetti a sovratensioni o sovraccarichi pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con linee elettriche o scariche atmosferiche, devono essere opportunamente protetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-11

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