Art. 6

In vigore dal 1 lug 1956
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-6

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