Art. 6
In vigore dal 1 lug 1956
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-6