Art. 4

In vigore dal 1 lug 1956
Le parti salienti degli organi in moto delle macchine e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo