Art. 4
3 / 25In vigore dal 1 lug 1956
Le parti salienti degli organi in moto delle macchine e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-4