Art. 5

In vigore dal 1 lug 1956
Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nel manufatti sotterranei devono essere osservate le norme dell' del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-5

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