Capo I

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo; Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
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