Capo II

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1956
La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di 21 metri. Le scale in opera lunghe 18 metri o più devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. Durante l'esecuzione del lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati per lunghezza non superiore a 18 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a m. 1,50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purchè il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori; può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non supera 12 metri di lunghezza. Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza, superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.
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