Art. 16
In vigore dal 1 lug 1956
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con dette parti.
Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentate con tensione non superiore a 70 Volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-16