Art. 16

In vigore dal 1 lug 1956
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con dette parti. Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentate con tensione non superiore a 70 Volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo