Art. 20

In vigore dal 1 lug 1956
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio. Detti impianti, esclusi quelli presso gli utenti, devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-20

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