Art. 25
In vigore dal 1 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-25