Art. 24

In vigore dal 26 apr 1995
I lavoratori sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui all' secondo, quarto e quinto comma.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 33) che "nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-24

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