Art. 19

In vigore dal 1 lug 1956
Per le prese di terra degli scaricatori telefonici si applicano le disposizioni degli del presente decreto e dell'art. 325 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. I conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile ed avere percorsi senza brusche svolte. Detti conduttori devono essere protetti contro contatti accidentali quando non siano collegati elettricamente alla intelaiatura metallica, come nel secondo comma dell'. Non è prescritto il rivestimento del conduttore di terra presso le installazioni telefoniche terminali. Particolari accorgimenti, devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;323#art-19

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