Capo II
Art. 48
Collaudi dopo riparazioni
In vigore dal 1 mag 1956
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I collaudi, di cui alla lettera c) dell' del presente decreto, effettuati dopo l'installazione presso il committente, di macchinario pericoloso, devono essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro del reparto.
Ove ciò non sia possibile per le esigenze della continuità della lavorazione, il reparto deve rimanere sgombro del personale, normalmente occupato, per tutta la durata del collaudo, a meno che si verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-48