Capo II

Art. 47

Tempo delle prove di collaudo

In vigore dal 1 mag 1956
. Il collaudo presso il committente deve essere effettuato fuori dell'orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso; qualora ciò non sia possibile, deve essere eseguito a reparto sgombro. In caso di continuità del lavoro, o quando il macchinario da collaudare deve essere inserito negli impianti per la necessità del ciclo di lavorazione, nel reparto, oltre agli addetti al collaudo, possono permanere soltanto i lavoratori indispensabili alla continuità del processo industriale. In tali casi il macchinario da collaudare deve essere opportunamente circondato nelle parti pericolose da idonee protezioni. Qualora per la conformazione dello stabilimento in cui viene eseguito il collaudo i pericoli di cui all' si estendano ad altri reparti, anche in questi devono essere adottate le misure di cui al primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-47

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