Capo II

Art. 45

Comunicazione dei rischi al committente

In vigore dal 1 mag 1956
. Il costruttore o il fornitore deve comunicare al committente, prima del collaudo, istruzioni precise sulla condotta e regolazione dell'impianto o del macchinario e fargli conoscere i rischi noti ed i mezzi per prevenirli ed attenuarli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-45

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