Titolo III

Art. 40

Definizione di collaudo

In vigore dal 1 mag 1956
. Sono considerati collaudi: a) le prove eseguite per controllare le rispondenze del funzionamento degli impianti o dei macchinari ai risultati di studi o progetti ovvero alle clausole dei contratti di fornitura; b) le prove eseguite su parti essenziali degli impianti o dei macchinari nel corso delle operazioni di montaggio; c) le prove eseguite dopo i lavori di riparazione, che comportino lo smontaggio e la sostituzione di parti od elementi essenziali; d) le prove eseguite per l'impiego e la elaborazione di nuove sostanze su impianti o macchinari già esistenti; e) le prove sperimentali che generino nel materiale sollecitazioni superiori a quelle del normale esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-40

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