Titolo III
Art. 40
49 / 58Definizione di collaudo
In vigore dal 1 mag 1956
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Sono considerati collaudi:
a) le prove eseguite per controllare le rispondenze del funzionamento degli impianti o dei macchinari ai risultati di studi o progetti ovvero alle clausole dei contratti di fornitura;
b) le prove eseguite su parti essenziali degli impianti o dei macchinari nel corso delle operazioni di montaggio;
c) le prove eseguite dopo i lavori di riparazione, che comportino lo smontaggio e la sostituzione di parti od elementi essenziali;
d) le prove eseguite per l'impiego e la elaborazione di nuove sostanze su impianti o macchinari già esistenti;
e) le prove sperimentali che generino nel materiale sollecitazioni superiori a quelle del normale esercizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-40