Capo III

Art. 38

Misure di sicurezza dopo lo sparo

In vigore dal 1 mag 1956
. Trascorsi i tempi di sicurezza indicati nell', il caposquadra minatore, con i lavoratori strettamente necessari, deve provvedere: a) al disgaggio di sicurezza b) all'accurata ispezione della fronte di sparo per individuare le eventuali mine non esplose; c) all'accertamento della eventuale esistenza di residui di esplosivo nei fondelli. Nel caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile la mina gravida sulla fronte e sia perciò presumibile l'avvenuta asportazione della stessa, si devono ricercarne attentamente i frammenti nel materiale abbattuto. In tal caso la, rimozione del materiale deve essere effettuata con cautela. È vietato scaricare l'esplosivo di cui sia stata accertata l'esistenza nei fondelli residui, esso deve essere fatto esplodere mediante una carica sovrapposta. I fondelli residui devono essere accuratamente ricercati e messi in evidenza con appositi segnali indicatori, affinché siano evitati nella perforazione di nuovi fori. I nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed a sufficiente distanza dai fondelli residui.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-38

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