Capo III
Art. 38
Misure di sicurezza dopo lo sparo
In vigore dal 1 mag 1956
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Trascorsi i tempi di sicurezza indicati nell', il caposquadra minatore, con i lavoratori strettamente necessari, deve provvedere:
a) al disgaggio di sicurezza
b) all'accurata ispezione della fronte di sparo per individuare le eventuali mine non esplose;
c) all'accertamento della eventuale esistenza di residui di esplosivo nei fondelli.
Nel caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile la mina gravida sulla fronte e sia perciò presumibile l'avvenuta asportazione della stessa, si devono ricercarne attentamente i frammenti nel materiale abbattuto. In tal caso la, rimozione del materiale deve essere effettuata con cautela.
È vietato scaricare l'esplosivo di cui sia stata accertata l'esistenza nei fondelli residui, esso deve essere fatto esplodere mediante una carica sovrapposta.
I fondelli residui devono essere accuratamente ricercati e messi in evidenza con appositi segnali indicatori, affinché siano evitati nella perforazione di nuovi fori.
I nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed a sufficiente distanza dai fondelli residui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-38