Capo III

Art. 36

Tempo di attesa dopo lo sparo

In vigore dal 1 mag 1956
. È vietato accedere al luogo di sparo prima che siano trascorsi almeno quindici minuti dall'ultimo colpo. Detto limite può essere ridotto a dieci minuti quando si tratti di mine in luogo aperto. Quando sia accertato od esista il dubbio che una o più mine non siano esplose, non si deve accedere alla fronte di lavoro prima che siano trascorsi almeno trenta minuti dall'ultimo colpo. I tempi suddetti devono essere misurati dal caposquadra minatore. Il ritorno dei lavoratori alla fronte di sparo deve avvenire dopo segnale acustico dato dal caposquadra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-36

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