Titolo III

Art. 39

Campo di applicazione

In vigore dal 1 mag 1956
. Nella esecuzione di prove di collaudo di impianti, di macchinari e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive, si applicano le norme del presente titolo. Si considerano macchinari, oltre le macchine propriamente dette, anche le apparecchiature meccaniche, elettriche e magnetiche, i recipienti e le tubazioni. Le norme del presente titolo possono non essere applicate, quando le prove di collaudo siano eseguite: a) su macchinario assoggettato a collaudi e verifiche ai sensi di leggi o regolamenti speciali, salvo che possano intervenire reazioni chimiche incontrollate; b) su macchinario di normale costruzione, per il quale gli elementi di calcolo e la sicurezza di funzionamento siano già acquisiti nella pratica tecnica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-39

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