Capo II
Art. 43
Direzione del collaudo
In vigore dal 1 mag 1956
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Il costruttore deve affidare la direzione del collaudo, quando questo viene eseguito nel suo stabilimento, ad un tecnico qualificato.
Se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costruttore o il fornitore e il committente stesso devono scegliere un tecnico qualificato, sotto la cui direzione devono avvenire le operazioni di collaudo e alle cui istruzioni devono attenersi tutte le persone a qualsiasi titolo presenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-43